Stato di emergenza: la fine del tunnel?

18 marzo 2022

Sembrerebbe definitiva, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, la data del 31 marzo 2022 come fine dello stato di emergenza. La pandemia, al di là delle tante scadenze, sta destando delle perplessità secondo quanto riportato da alcuni studi dell’Istituto Superiore di Sanità nel nostro Paese, infatti l’indice dei contagi mostrerebbe un’inversione di tendenza.

Il governo, durante le dichiarazioni dello scorso 23 febbraio, ha dichiarato l’intenzione del governo di non prorogare lo stato d’emergenza attualmente in vigore.

Ma cosa succederà con il 1 aprile 2022. Questi due anni ci hanno dato modo di sperimentare una flessibilità lavorativa (smart working), ove possibile, che ha dato un accelerazione alla digitalizzazione nel nostro paese.

Al di là delle opinioni contrastanti sul funzionamento o meno della modalità adottata, dopo il 31 marzo ci si chiede cosa cambierà per l’attivazione del lavoro da remoto?

Non sarà più possibile adottare la procedura semplificata per l’attivazione dello smart working. L’art. 90 commi 3 e 4 del DL 34/2020 spiega che solo fino alla cessazione dello stato di emergenza il datore di lavoro( settore privato) poteva inviare direttamente i nominativi dei lavoratori coinvolti tramite applicativo informatico, messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, senza che vi sia allegato alcun accordo con il lavoratore.

In verità già la Legge n 81/2017 dava la possibilità d’intraprendere la flessibilità organizzativa con il quale di comune accordo tra le parti ( datore di lavoro e lavoratore) e dietro sottoscrizione di accordo individuale si permetteva al lavoratore di lavorare da remoto, mantenendo la parità di trattamento economico e normativo rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinaria.

Infatti con la Circolare n. 48/2017 si illustrano le modalità con il quale si tutelano anche i casi d’infortunio e malattie professionali.

Le modalità di presentazione per l’avvio della modalità di lavoro flessibile, salvo cambiamenti normativi e in assenza di stato di emergenza, dovrebbero avvenire attraverso piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’invio dell’accordo individuale  dovranno essere indicati  i seguenti dati:

  • Dati del datore di lavoro
  • Dati del lavoratore/lavoratori
  • Tipologia di lavoro agile(tempo determinato o indeterminato)
  • Durata

Non ci resta che aspettare la conferma e/o le novità da parte del governo. Potrebbero esserci dei presupposti per un cambiamento normativo sullo svolgimento del lavoro, ove possibile , nel settore privato.


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