Il D.Lgs 81/08 , come spiegato in molti dei nostri articoli, regolamenta ed informa anche in materia di spazi confinati. Essendo molteplici i fattori di rischio risultano molteplici anche gli strumenti e le normative utili che definiscono, regolamentano e descrivono l’attività che opera in un ambiente confinato.
“…per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.”
Il Titolo XI del D.Lgs 81/08 prescrive, in materia di spazi confinati, le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (Atex).
L’art 287 del suddetto decreto cita i campi di applicazione dello stesso regolamentando di fatto anche i campi classificati come campi non soggetti alle direttive Atex .
“2.Il presente Titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive,
oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.
Una volta effettuata l’analisi del rischio, ed in particolar riferimento al rischio di esplosione e incendio, così come descritto dall’art. 289 del D.lgs 81/2008 e seccessivi, va redatto e/o aggiornato il DPCE (documento sulla protezione contro le esplosioni), ricordando che esso è parte integrante del DVR (documento valutazione dei rischi).
I luoghi di lavoro che presentano un pericolo di esplosione sono regolamentati, per quanto riguarda la tipologia di strumentazione da usare, D.Lgs 85/2016 quale recepimento della direttiva ATEX 2014/34/UE nonchè rispondenti al DPR 126/98.
Emerge , quanto descritto dall’art 3, che l’apparecchiature risultano conformi all’uso riportato all’art.1 dello stesso regolamento se :
Dopo aver svolto le opportune procedure ai fini di conformità delle apparecchiature ogni prodotto deve essere dotato della Dichiarazione Ce di conformità stilato dal costruttore/rappresentante contente le seguenti informazioni:
L’attrezzatura va scelta in base alle disposizioni del responsabile dei lavori compatibilmente alla probabilità e durata dell’atmosfera esplosiva e con marcatura specifica. La scelta fondamentale va individuata nella categoria, che è espressione intrinseca dell’ambiente in cui si opera.
La categoria di apparecchi 1 comprende gli apparecchi progettati per funzionare conformemente ai parametri operativi stabiliti dal fabbricante e garantire un livello di protezione molto elevato. Vi sono due sottocategorie : M1 e M2
M1. Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.
M2.Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di
superficie esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili.
Gli apparecchi di questa categoria sono destinati ad ambienti in cui si rileva, sempre, spesso o per lunghi periodi,un’atmosfera esplosiva dovuta a miscele di aria e gas, vapori, nebbie o miscele di aria e polveri.
Nella marcatura devo emergere i seguenti dati:
Fonti.
DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 rev. Aprile 2022 – DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO – DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016 , n. 85
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999
D.P.R. 23 marzo 1998, n. 126 G.U. n. 101 del 04/05/1998 – Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 94/9/CE;