Per tutelare la sicurezza degli operatori è necessario avere la giusta conoscenza di tutte le normative relative alle linee vita attualmente vigenti sul territorio nazionale e regionale. In questo articolo scopriamo quando la linea vita è obbligatoria, come è disciplinato l’obbligo di messa in sicurezza e quali sono i tempi previsti per la manutenzione delle linee vita.
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Le linee vita sono dispositivi di sicurezza, per la precisione sono dispositivi di ancoraggio anticaduta. Questi ultimi sono regolamentati dalle leggi europee UNI EN 795:2012 e UNI 11578:2015 cioè da norme che specificano le prestazioni, i requisiti e i metodi di prova dei dispositivi di ancoraggio.
Ma veniamo al dunque: quando sono obbligatorie le linee vita? Secondo le attuali normative dedicate ai lavori in quota, la figura responsabile della sicurezza ha l’obbligo di messa in sicurezza dei cosiddetti “lavori in quota”. Con lavoro in quota si intendono tutti quei lavori o interventi in cui si opera ad un’altezza pari o superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile.
Le linee vita rientrano nella categoria dei dispositivi anticaduta e dunque risultano essere necessarie per la messa in sicurezza di alcune attività lavorative come: montaggio, manutenzione, lavori alle coperture etc…
In Italia, esistono leggi per le linee vita e i dispositivi anticaduta su piùdue livelli, i più noti sono quello: nazionale e regionale.
Sul territorio nazionale i lavori in quota sono regolamentati dall’Art. 115 del D.Lgs. 81/2008 inerente ai “Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto”. L’articolo indica tutte le attrezzature e i dispositivi che vengono ritenuti necessari per la sicurezza dei lavoratori che svolgono attività in alta quota, tra questi dispositivi rientrano le linee vita come sistemi di ancoraggio.
Più nello specifico, la normativa nazionale afferma che qualora non siano state adottate delle misure di sicurezza collettive, è obbligatoria la messa in sicurezza tramite idonei dispositivi di protezione personale e conformi alle norme tecniche stabilite dalla normativa.
Tra i dispositivi di sicurezza conformi presenta i seguenti:
La normativa afferma inoltre che non è strettamente necessario che i dispositivi debbano essere utilizzati contemporaneamente se non è indispensabile alla messa in sicurezza.
D’altra parte diverse regioni hanno deciso di sensibilizzarsi sulla questione e hanno introdotto l’obbligo di installazione di linee vita su coperture e tetti ad alta quota. Esistono leggi regionali per le seguenti regioni:
In queste regioni è stata introdotta l’obbligatorietà delle linee vita in determinate situazioni e contesti. Le regioni elencate qui sopra impongono l’installazione delle linee vita in tutte le nuove costruzioni o per gli interventi di ristrutturazione/installazione ad alta quota.
La manutenzione delle linee vita è un tema molto discusso e di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei lavoratori ed evitare spiacevoli penali al soggetto responsabile.
Le domande tipiche che ci vengono solitamente poste sono:
Esiste l’obbligo di ispezione periodica e manutenzione sulle linee vita per varie ragioni, in particolare due di queste sono di fondamentale importanza:
Tutte le tipologie di linee vita devono essere sottoposte a manutenzione da personale qualificatogli installatori e/o ispettori di riferimento. Secondo la normativa UNI 11560:2014 che regolamenta questa pratica, il personale destinato alla revisione deve essere costituito da tecnici esperti ai quali è stato rilasciato un certificato di idoneità alla manutenzione.
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Le manutenzioni di Spider comprendono tutti i controlli necessari per fare sì che i dispositivi si possano continuare a utilizzare e che possano perdurare negli anni.
Le ispezioni si suddividono in tre categorie principali:
I controlli effettuati comprendono verifiche a tutte le componenti della linea vita:
Ogni linea vita o sistema di ancoraggio, deve essere ispezionato ad intervalli regolari (generalmente annuali)raccomandati dal fabbricante dei dispositivi stessi. Le norme tecniche prescrivono in ogni casoA norma di legge, è però obbligatorio che l’intervallo tra due ispezioni non superi i 2 anni per i controlli al sistema di ancoraggio e i 4 anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti.
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