Nelle varie leggi regionali che regolamentano l’ambito dei sistemi permanenti di ancoraggio in copertura si evidenzia la necessità di imporre, oltre che il posizionamento delle linee vita e dei sistemi anticaduta in generale, l’utilizzo di punti di accesso alla copertura con requisiti specifici. A tal riguardo, molte leggi specificano le dimensioni minime dei lucernari, imponendo una dimensione minima dell’area di passaggio del lucernario e, nel caso di lucernari di dimensione di geometria rettangolare, imponendo le dimensioni minime di ogni singolo lato.
Queste dimensioni minime sono definite per tenere conto del recupero in caso di emergenza. Infatti, anche se i lucernari potrebbero essere tendenzialmente più piccoli per il passaggio di una persona, questi vengono comunque sovradimensionati per la dimensione di una barella o di altra attrezzatura.
Le indicazioni fornite per le dimensioni dei lucernari porterebbero ad escludere l’utilizzo degli stessi quando non rispettano le prescrizioni previste, a favore di sistemi di accesso provvisori, quali trabattelli e ponteggi, oppure di scale portatili in appoggio.
I progettisti si trovano quindi a decidere se derogare a favore dell’utilizzo del lucernario o definire un’altra modalità di accesso. Questa decisione è tutt’altro che scontata se si considerano i rischi delle varie soluzioni connesse.
L’accesso in copertura tramite scala in appoggio per esempio, se non completato da altri dispositivi di protezione, può essere in alcuni casi più rischioso della permanenza in copertura, e più rischioso dell’accesso da un lucernario di dimensioni inferiori a quelle indicate dalle normative.
Quale dovrebbe essere dunque la scelta del progettista dove non è possibile utilizzare un lucernario di grandi dimensioni? L’utilizzo di un lucernario di dimensioni sufficienti al passaggio di una persona sembrerebbe la soluzione più scontata, anche quando non rispetta le dimensioni richieste, ma così facendo non si stanno seguendo le indicazioni di buona parte delle leggi regionali sull’argomento.
Ma perché non vengono installati sempre lucernari di dimensioni adeguate?
La risposta sta nella progettazione dell’edificio e nel coinvolgimento tardivo del coinvolgimento delle figure progettuali dei sistemi anticaduta rispetto alla progettazione strutturale. Nella costruzione dei tetti in legno per esempio si è soliti mantenere una distanza tra i travetti compresa tra 50 cm e 75 cm. Con queste dimensioni risulta difficile se non impossibile mantenere un lato minimo di 70 cm (dimensione richiesta da alcune norme) di luce utile senza intaccare la struttura della copertura. Negli edifici già costruiti quindi, l’installazione di un lucernario di dimensioni adeguate comporterebbe spesso un intervento strutturale, con un conseguente aggravio di costi e pratiche.
Esempio dimensioni a norma per i lucernari:
Decreto n. 119 del 14/01/2009 dimensioni minime:
– per l’apertura verticale di accesso alla copertura larghezza maggiore o uguale a 0,70 m. e altezza di maggiore o uguale 1,20 m;
– l’apertura orizzontale o inclinata di accesso deve avere luce netta di passaggio con superficie maggiore o uguale a 0,50 mq;
– se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere maggiore o uguale a 0,70 m.; nelle vecchie costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie minima prevista;
– se a sezione circolare il diametro deve essere maggiore o uguale a 0,80 m;