Anche se il mondo dei dispositivi anticaduta esiste ormai da molto tempo, la legislazione a riguardo ha
seguito uno sviluppo più lento.Ancora più lento è stato poi il recepimento delle normative nella pratica.
Il Decreto Legislativo 81/2008 (e ancor prima la 626/94) da solo doveva essere sufficiente a imporre soluzioni idonee a permettere agli operatori nei vari settori di effettuare le lavorazioni in sicurezza. In tal senso il datore di lavoro dovrebbe sempre assicurarsi, tramite l’analisi del rischio fatta in funzione dell’attività da svolgere, che i propri dipendenti lavorino in condizioni di sicurezza.
Nel caso dei lavori in quota, è evidente che l’accesso in copertura sprovvisti di protezione e di dispositivi anticaduta idonei espone i lavoratori ad un rischio di caduta dall’alto che può, nei casi più gravi, comportare un infortunio mortale.
E’ altresì evidente che la messa in sicurezza di una copertura può risultare più onerosa dell’effettivo intervento manutentivo da svolgere. Si prenda ad esempio la ricalibrazione di un’antenna a confronto con il montaggio ed il successivo smontaggio dei ponteggi. Chiaramente, i costi di messa in sicurezza tramite ponteggi risultano estremamente più onerosi della semplice calibrazione dell’antenna. Questa situazione è migliorata con l’avvento dei dispositivi di ancoraggio permanenti (lineevita), che hanno permesso di ridurre i costi degli interventi, soprattutto considerati sull’intera vita dell’edificio.
Nonostante questo, nel tentativo di accaparrarsi i lavori, spesso gli operatori ignoravano (e in qualche caso ignorano anche oggi) queste prescrizioni, esponendosi al rischio di caduta dall’alto.
Per tale motivo, in Lombardia, si è resa necessaria l’introduzione di una serie di norme atte a dotare gli edifici di sistemi anticaduta ancora prima che se ne renda necessario l’utilizzo.
Queste indicazioni erano già presenti a partire dal 2003 a Bergamo, dove era stato emanato dall’ASL un Atto Dirigenziale n. 787 del 15 luglio 2003. In seguito, è stata varata una Circolare regionale del 23 gennaio 2004 N.4. È stato poi il momento della Delibera della Giunta regionale 23 luglio 2004, n.Vll/18344, ed infine il Decreto n. 119 del 14/01/2009 – Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.
Queste norme hanno stabilito l’obbligo di installazione di dispositivi anticaduta permanenti negli edifici residenziali, produttivi, commerciali o agricoli in occasione di nuove costruzioni o in caso di interventi di manutenzione straordinaria su elementi strutturali.
Anche se queste leggi non hanno posto l’obbligo di installazione in tutte le situazioni, hanno contribuito a sensibilizzare i datori di lavoro degli interventi di manutenzione, che hanno iniziato da pochi anni a richiedere il fascicolo dell’opera o altra documentazione prima di accedere in copertura ed eventualmente rifiutarsi di effettuare lavori sprovvisti dei dispositivi di protezione necessari.