In molte mansioni i lavoratori si ritrovano a lavorare in quota e questo comporta ovviamente dei rischi non trascurabili. È possibile dire infatti che il cosiddetto settore dei lavori in quota sia considerato uno tra quelli maggiormente esposti a scenari e situazioni di rischio alto.
Visti la gravità e il peso delle responsabilità che ricoprono i lavori in quota, sono state appositamente studiate normative che permettano di fare le corrette valutazioni del rischio e di adottare le dovute misure di prevenzione e sicurezza.
In questo articolo vediamo quale è la normativa attuale per i lavori in quota, come effettuare una valutazione di rischio e qual è l’altezza minima di riferimento in base alle leggi vigenti.
Sommario:
L’altezza minima per i lavori in quota, secondo l’art. 107 del D.Lgs. 81/08, è a partire da 2 metri o superiore, calcolata da un qualsiasi piano considerato come stabile.
Le uniche attività che non seguono questo metro di valutazione sono:
Come accennato in precedenza, i lavori in quota sono regolamentati da un’apposita normativa che ne fornisce una definizione, stabilisce le leggi e definisce gli obblighi ricoperti dal datore di lavoro.
Sono considerati lavori in quota tutte quelle attività lavorative svolte ad un’altezza superiore a due metri, che dunque espongono il lavoratore al rischio di caduta. Tra le differenti attività contemplate dalla definizione, sono comprese anche quelle di scavo che prevedono profondità superiori a quella citata.
Quando si fa riferimento ai lavori in quota, la normativa da tenere in considerazione è il Titolo IV capo II del D.Lgs 81/08.
La normativa relativa ai lavori in quota illustra tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni. Tali misure comprendono:
Il Responsabile di sicurezza e/o il datore di lavoro sono le due possibili figure responsabili per la tutela della sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo, su di loro ricadono tutte le responsabilità civili e penali.
La figura responsabile della sicurezza sul lavoro è una figura designata a gestire e coordinare tutte le attività previste per la protezione e prevenzione dei rischi. Per questo motivo, tra i suoi doveri e responsabilità rientrano:
Una corretta valutazione del rischio per i lavori in quota trova il suo punto di inizio nell’identificazione dei possibili rischi ai quali il lavoratore può andare incontro:
Una corretta valutazione del rischio include oltre ai rischi, anche la programmazione e la pianificazione di sicurezza: vediamo di cosa si tratta.
Programmazione e pianificazione ricoprono un ruolo centrale per la sicurezza sul lavoro: esse permettono di organizzare e adottare tutte le misure di sicurezza preventive necessarie. Nel dettaglio, parliamo quindi delle misure organizzative e dei DPI utili ad abbassare al livello minimo i rischi.
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