Per contrastare il lavoro irregolare e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, come già detto negli articoli precedenti, sono state adottate modifiche attraverso la conversione della legge 146 del 21.10.2021 , andando così a rafforzare gli adempimenti già previsti nel Testo unico 81/2008.
Tra le tante modifiche andiamo a sottolineare la sospensione dell’attività, mezzo con cui il personale ispettivo blocca l’attività grantendo un azione efficace di tutela dei lavoratori e per ridurre l’incidenza degli infortuni sul lavoro nell’ambito delle attività più pericolose come i lavori in quota.
La circolare n. 4 dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) chiarisce al punto 6 e al punto 7 due delle violazioni di cui all’Allegato I si ritiene che la sospensione possa essere adottata in presenza delle condizioni riportate all’interno della circolare in relazione a ciascuna fattispecie.
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
La considerazione di “talmente insufficienti” ,espresso al punto 7, non va a specificare la misura o per lo meno non direttamente i criteri con la quale l’organo ispettivo precede alla valutazione. A questo proposito anche se non ampiamente commentato ricordiamo che la normativa di riferimento per i lavori in quota è il titolo IV, capo II del D.Lgs 81/2008, che disciplina valutazione dei rischi e misure di prevenzione da attuare inoltre l’art 111 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il datore di lavoro per garantire condizioni di lavoro sicure dovrà dare priorità alle misure di protezione collettiva e il tipo di attrezzatura dovrà essere adatta alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
In relazione ai punti espressi inoltre è stabilita anche sanzione aggiuntiva, ovvero rispettivamente per entrambi i punti in questione circa 300,00 € per lavoratore.
La Circolare precisa che la revoca del provvedimento di sospensione sarà soggetta alla ottemperanza di tutte le prescrizioni impartite in riferimento all’Allegato I, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.
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