I dpi di 3° categoria, per chi ha appena varcato la soglia del mondo della sicurezza, sono dispositivi di protezione individuale adibiti, per l’appunto, a proteggere il lavoratore da eventuali infortuni. Certo le condizioni e le casistiche affermano che non basti munirsi di dpi per poter avere un’immunità permanente , ma quanto meno essi consentono di proteggersi da quegli infortuni che , qualora avvenissero potrebbero altrimenti causare maggiori danni o addirittura portare ad incidenti mortali.
Con il Dlgs n 17/2019 la normativa viene adeguata alle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI, modificando anche il D.lgs 81/2008, che rimane riferimento sia per la scelta del dispositivo correlato al lavoro che si andrà a svolgere e sia riferimento normativo per la formazione del personale all’uso degli stessi (D.lgs 81/08 capo II ).
In attesa del nuovo Decreto che disporrà l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001 si applica quest’ultimo aggiornato con le norme tecniche in vigore (UNI).
Le norme tecniche sono riportate all’interno del D.M. 2 maggio 2001 e vengono definite norme di buona tecnica.
Tabella Norme tecniche principali attualmente in vigore riferiti ai DPI come da descrizione in tabella (aggiornati al 5 aprile 2022).
Descrizione | Norma UNI in vigore |
Protettori dell’udito- Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione- Documento guida | UNI EN 458:2016 |
Guida alla scelta, all’uso e alla manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie, in applicazione alla UNI EN 529:2006 | UNI EN 529:2006 integrata dalla UNI 11719:2018 |
Protezione degli occhi e del viso – Guida alla scelta, all’utilizzo e alla manutenzione | UNI EN ISO 19734:2021 |
Protezione degli arti inferiori – Calzature di sicurezza, di protezione e da lavoro – criteri per la scelta, l’uso, la cura e la manutenzione | UNI/TR 11430:2011 |
Protezione della testa – Dispositivi di protezione individuale – Elmetti di protezione – guida per la selezione | UNI 11114:2004 |
Protezione dalle cadute dall’alto – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Guida per la selezione e l’uso | UNI 11158:2015 |
Va chiarito che i DPI vengono progettati utilizzando materiali con caratteristiche tecniche in base all’uso lavorativo. La norma prevede che una volta valutati i rischi si proceda poi all’individuazione dei sistemi opportuni per poter abbattere quei rischi Infatti per poter indicare l’area di lavoro ai fruitori, i DPI vengono distinti in categorie ovvero:
Per verificare l’apparteneza e il rispetto delle normative collegato al DPI individuato è possibile consultare la marcatura obbligatoria presente nel manuale e sull’eventuali etichette del singolo dispositivo.
I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformita’ UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI (UE) 2016/425
I dati principali per l’identificazione sono i seguenti:
Visualizza DPI nel nostro shop online per destinazione d’uso
All’articolo 115 del D.lgs 81/08 vi è la normazione dei sistemi di protezione connessi ai lavori in quota che possono causare cadute dall’alto. Nel caso dei DPI correlati alla materia normata troviamo invece interessante l’allegato VIII che dà le indicazioni generali e non esaurienti delle attività e dei settori di attività per le quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
In base alla valutazione dei rischi sarà stabilito se sia necessario l’impiego di attrezzature di protezione individuale ed eventualmente quali caratteristiche debbano avere tali attrezzature, conformemente alle
disposizioni della presente direttiva.
Rischi | Parte del corpo interessata Tipo di attrezzatura di protezione individuale | Esempi di attività in cui può essere necessario utilizzare il tipo corrispondente di attrezzatura di protezione individuale (*) | Settori e rami industriali |
Cadute dall’alto | Corpo intero Attrezzature di protezione individuale per la prevenzione o l’arresto delle cadute dall’alto | – Lavori su impalcature – Montaggio di elementi prefabbricati – Lavori sui piloni – Lavori sui tetti – Lavori su superfici verticali o in pendenza – Lavori in cabine sopraelevate di gru – Lavori in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori – Lavori in posizione sopraelevata su torri di trivellazione – Lavori in pozzi e fognature | – Edilizia – Opere di genio civile – Cantieristica navale – Manutenzione delle infrastrutture |
Fonte: D.lgs 81/08- allegato VIII – INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI
Molti DPI possono essere soggetti ad invecchiamento e quindi deteriorarsi indi per cui il regolamento prevede che il fabbricante apponga sul DPI, qualora sia effettivamente possibile, il mese e l’anno di fabbricazione e/o eventualmente l’anno e il mese di scadenza dello stesso.
Qualora non fosse possibile indicare le informazioni prima citate sulla vita del dispositivo di protezione individuale il fabbricante, come descritto nell’allegato II al punto 2.4, dovrà indicare nel manuale tutte informazioni utili per determinare il mese e l’anno nonchè eventuali indicazioni sul numero massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il DPI.
Chiedi maggiori informazioni per i tuoi DPI. Visita lo shop online.
Le sanzioni vengono stabilite, per la maggior parte dei casi, nel D.lgs 81/08 art 14 co. 1 e co. 9 e nell’allegato I con descrizione per fattispecie e importo correlato alla violazione.
Tabella ALLEGATO I
FATTISPECIE | Importo Somma Aggiuntiva | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | 2.500 € |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | 2.500 € |
3 | Mancata formazione ed addestramento | 300 € per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | 3.000 € |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | 2.500 € |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 € per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3.000 € |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 € |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 € |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 € |
12-bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | 3.000 € |