Le riforma del decreto legge del 21 ottobre , n 146 ha cambiato e riscritto molte parti e articoli del D.Lgs 81/2008. Infatti, il decreto in vigore dal 21 dicembre 2021 introduce numerose nuove disposizioni che riguardano la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nuove competenze
Restituendo di fatto la pienezza dei poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza si pone in maniera trasparente una riforma del sistema ispettivo: con la nuova norma l’attività ispettiva viene svolta con parità di poteri e attribuzioni dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall’Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali.
Con le Circolari 3 e 4 del 2021 l’INL ha definito le modalità operative con le quali l’ispettorato affronterà i nuovi compiti di vigilanza in materia di salute e sicurezza.
Individuazione obbligatoria del Preposto e vigilanza obbligatoria
La figura del preposto, con l’integrazione dell’art. 18 del D.Lgs 81/2008, deve essere integrato formalmente, con una nomina per iscritto, per lo svolgimento delle attività volte alla vigilanza così come indicato dall’art. 19 del Testo Unico.
I contratti collettivi di riferimento, eventualmente, potranno stabilire la quantificazione dell’emolumento spettante al preposto. Inoltre, il preposto non potrà subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Gli obblighi fin qui indicati valgono anche per quelle attività svolte in sistema di appalto e subappalto, ove la responsabilità di nomina, ad esempio, vale per i rispettivi datori di lavoro con vincolo di comunicazione al committente. In caso di omissione degli obblighi citati si andrà incontro a sanzioni penali che prevedono l’arresto dai due ai quattro mesi o ammenda che oscillerebbe dai 1500 a 6000 euro.
Ma vi sono anche novità e sanzioni penali per i preposti qualora di fatto ci sia un mancato svolgimento del proprio esercizio, ovvero di intervento, fornendo le indicazioni necessarie al fine di correggere i comportamenti non conformi alle regole di sicurezza recepite in ambito lavorativo.
Riportiamo un estratto dei compiti del Preposto così descritti nell’art. 19, comma 1:
“…sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti…”
Formazione lavoratori-preposti-dirigenti-datori di lavoro
In materia di formazione due novità sono fondamentali:
Diventa obbligatoria la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti).
Il comma 7 dell’articolo 37 ora stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza: è previsto, entro il 30 giugno 2022, un accordo, a cura della conferenza permanente Stato Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, che individuerà durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.
La formazione sarà soggetta a verifiche, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, per valutarne l’efficacia
Inoltre al comma 7-ter viene specificato quanto segue:
“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
Addestramento
La norma in merito all’addestramento specifico in materia di sicurezza per i propri dipendenti riporta quanto segue:
“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”
Mentre per quanto riguarda la parte formativa dei datori di lavoro facciamo riferimento a quanto descritto prima con riferimento al comma 7 e successivo riferimento al comma 2, periodo secondo dello stesso.
Sospensione obbligatoria della singola attività imprenditoriale nel caso di lavoro sommerso/insicuro
Per contrastare il lavoro irregolare e insicuro sono state apportate modifiche all’art 14 del D.Lgs 81/2008 e relativa riformulazione dell’allegato I, ampliando così i casi di sospensione dell’attività.
Sospensione dell’attività in caso di:
Da tenere sempre presente che la legge di conversione stabilisce che il datore di lavoro è sempre tenuto al versamento integrale della retribuzione e dei relativi contributi dei dipendenti occasionali o meno allontanati dall’ambito lavorativo.
Rilancio del ruolo degli Organismi paritetici
Per quanto concernono gli obblighi degli Organismi paritetici (professionisti competenti in materia di sicurezza sul lavoro) troviamo: