Sono molte le novità introdotte dal D.Lgs. 81/08, recepite dalle direttive CE, al fine di contrastare gli illeciti commessi in ambito lavorativo e tutelare la sicurezza dei lavoratori.
E’ importante la formulazione del nuovo art. 14 del D.lgs. 81/08 soprattutto in materia di sanzioni aggiuntive oltra alla sospensione dell’attività. Oggi impatta maggiormente sulle aziende, ed affrontiamo alcuni punti che riteniamo particolarmente focali.
Riportiamo quanto segue:
“…al fine di far cessare il pericolo per la salute (9) e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione…”
La sospensione dell’attività pare essere a tempo indeterminato o almeno fino a quando non viene revocata dopo la regolarizzazione dell’impresa richiesta dall’organo ispettivo che è intervenuto ad effettuare i controlli.
Quindi sono sanzionate quelle imprese che a seguito dell’accesso ispettivo o utilizzano il 10% di lavoratori non regolarizzati o utilizzano una forma non corretta di pararegolarizzazione che è appunto l’utilizzo di lavoratori autonomi senza aver svolto le dovute preventive comunicazioni all’’ente competente.
Il comma 2 indica poi cosa comporta il periodo di sospensione:
“Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50…”
Si tratta di una sanzione molto forte che limita l’impresa nello svolgimento della propria attività anche con il settore della PA ma non solo. I lavoratori interessati dalla sospensione hanno lo stesso il diritto a ricevere la retribuzione ma anche al versamento contributivo così di fatto interrompendo l’effetto sinallagmatico nel rapporto di lavoro tra prestazione lavorativa e pagamento della retribuzione.
Il comma 3:
“L’Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell’immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.”
Ovvero in caso di accesso ispettivo non legati direttamente all’INL ma ad organi terzi , la segnalazione delle irregolarità prima citate potrebbe prevedere il provvedimento di sospensione. Questo toglie ogni dubbio ai ruoli e le competenze di altri organi. Infatti da una prima lettura, con riferimento al comma 1, l’interpretazione sarebbe quella che solo l’INL avrebbe potuto constatare le violazioni di cui all’art 14 allegato I.
Il D.L è anche intervenuto sull’art. 18 , 19 e 37 del testo unico della sicurezza
Rispetto alla normativa precedente, oggi il Datore di lavoro non è solo responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro ma deve essere partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza dove con l’art. 18 s’introduce la lettera b-bis) inerente alla figura del preposto con la responsabilità e l’obbligo da parte del datore di lavoro di individuarla e non solo. L’art. 19 va rafforzare la figura del preposto al quale viene imposto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme alle regole di sicurezza in ambito lavorativo.
Ma vi è anche l’obbligo di formazione , aspetto fondamentale per la prevenzione di infortuni sul lavoro stabilendo che oltre ai dirigenti e ai preposti , anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza. Con l’art. 37 si parla di addestramento con particolare riferimento all’aggiunta di alcune novità presenti al comma 5 e di preciso:
“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. (9)”
Rimandiamo alla lettura completa dell’allegato 1