Tra i temi più trattati in ambito sicurezza troviamo il certificato di prevenzione incendi(CPI), che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie che detengono o impiegano prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni.
Ma il certificato chi lo rilascia e quanto dura?
I nostri cari vigili del fuoco. Inoltre dobbiamo ricordare che l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni 5 anni , il titolare dell’attività è tenuto ad inviare al comando, viene effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal D.M. 7 agosto 2012. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I la cadenza è fissata a 10 anni. Qualora non ci fossero i pieni requisiti di osservanza delle prescrizioni previste dalle regole tecniche vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal D.M. 7 agosto 2012 possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
Non pensare che sia obbligatorio per tutti. Infatti, l’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011 contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggior rischio in caso d’incendio, quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi, comunemente denominate “Attività soggette” a CPI.
Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione Incendi (tutte: A-B-C) presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal D.M. 7 agosto 2012 possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
Il Comando esamina l’istanza e la trasmette entro 30 gg alla Direzione regionale il quale si pronuncia entro 60 gg dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando.
Il 27 novembre 2012 è entrato in vigore il D.M. 7 agosto 2012 recante disposizioni per le modalità di presentazione delle istanze dei procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare. Esso ha abrogato e sostituito il D.M. 4 maggio 1998.
L’istanza di valutazione dei progetti deve contenere | |
1 | Generalità e domicilio del richiedente o del legale rappresentante |
2 | Specificazione delle attività soggetta principale e delle eventuali attività soggetti secondarie |
3 | Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere |
4 | Informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie e indicazioni del tipo di intervento in progetto |
Allegati | |
5 | Documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I |
6 | Attestato del versamento |
La segnalazione Certificata di Inizio Attività deve contenere | |
1 | Generalità e domicilio del richiedente o del legale rappresentante |
2 | Specificazione delle attività soggetta principale e secondarie |
3 | Dichiarazione di impegno all’osservanza degli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività |
Allegati | |
4 | Asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi |
5 | Certificazioni e dichiarazioni previste dall’Allegato II |
6 | Per le attività soggette di cat. A, relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato |
7 | Attestato del versamento |