Fino al 2020 (dati ad oggi consolidati) sono stati molti i casi mortali per incidenti sul luogo di lavoro. Circa il 32,9% di essi sono dovuti, secondo le segnalazioni rilevate dal portale INAIL – InformStat, a incidenti per caduta dall’alto o in profondità dell’infortunato. Sono molte le campagne promosse dalle associazioni di categoria, dal governo, così come dalle aziende di settore, e dunque com’è possibile che delle azioni fatte ad oggi questo dato sia ancora così evidente? Va innanzi tutto esulata qualsiasi casistica data dalla distrazione dell’uomo in quanto operatore, perchè andrebbero considerati molteplici fattori che andrebbero spiegati in maniera più ampia. Oltre a considerare la responsabilità delle figure adibite alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla responsabilità stessa del datore di lavoro per la predisposizione delle misure di sicurezza vanno considerati appunto tutti i rischi collegati alla mansione dell’operatore e al luogo di lavoro. Nello specifico ci sono ancora oggi casi in cui, durante il lavoro in quota, risultano assenti o inadeguati i sistemi di ancoraggio.
Vd Corte di Cassazione – Sentenzeweb https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/
Prendendo in esame l’ultima relazione annuale disponibile rilasciata dall’ INL, ove si espletano le violazioni accertate dall’ispettorato e organi competenti, prevale il rischio di caduta dall’alto, sicuramente la più diffusa tra le tipologie di incidente sul lavoro che comporta, nella maggior parte dei casi, infortuni gravi e mortali. Dalle violazioni accertate su tutto il territorio nazionale, circa il 50% sono dovute ai rischi di caduta dall’alto. Questo il dato al 2020. Molte delle sanzioni sono dovute all’assenza totale di adeguati sistemi di protezione individuale e la mancata protezione delle aperture verso il vuoto, l’irregolarità dei ponteggi e l’utilizzo di sistemi di sicurezza non autorizzati. Questo solo nel 2022, durante il quale vi fu un’attività coordinata da parte degli ispettorati su tutto il territorio nazionale. fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali Da questi dati, è chiaro che c’è ancora molto da fare. Sono necessarie misure più stringenti per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione degli incidenti, come ad esempio una maggiore diffusione delle informazioni e della formazione in materia di sicurezza, il monitoraggio costante delle attività, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale certificati e la verifica periodica dei sistemi di ancoraggio. Solo così si potranno evitare ulteriori tragedie dovute a incidenti sul luogo di lavoro.
I punti di ancoraggio anticaduta sono dispositivi di sicurezza sviluppati per prevenire infortuni causati da cadute dall’alto. Essi vengono installati su una superficie per fornire un punto di ancoraggio al personale che lavora in altezze ad alto rischio. I punti di ancoraggio possono essere permanenti o temporanei, e devono essere certificati secondo le normative vigenti. La scelta del materiale, della forma e della posizione dei punti di ancoraggio dipenderà dal tipo di lavorazione da eseguire. Inoltre, è importante assicurarsi che le strutture portanti siano sufficientemente robuste ed in grado di sostenere efficacemente il carico massimo previsto. Prima dell’installazione, è necessario verificare che tutte le connessioni siano ben strette e che nessuna parte del punto di ancoraggio abbia subito danni o corrosione. Una volta installato, il punto di ancoraggio deve essere periodicamente ispezionato e mantenuto in buone condizioni affinché possa garantire un elevato livello di sicurezza a coloro che lavorano in luoghi ad alto rischio.
In Italia, l’obbligo di installare un sistema di ancoraggio (linee vita) sui tetti degli edifici è previsto da alcune regioni. Ad esempio, in Lombardia è stato introdotto il D.G.R. n. 18/4289 del 13 dicembre 2018, che prevede l’obbligo di installazione delle linee vita sul tetto degli edifici con altezza superiore a 30 metri. Inoltre, in Veneto è previsto l’obbligo di installare le linee vita sugli edifici con altezza superiore a 20 metri, come stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1237 del 12 settembre 2017. La Regione Emilia-Romagna, invece, ha approvato una legge (L.R. n. 14/2017) che richiede l’installazione delle linee vita nei tetti degli edifici e nei solai con altezza superiore a 10 metri, mentre la Regione Piemonte ha previsto l’obbligo di installazione delle linee vita sul tetto degli edifici con altezza superiore a 25 metri con la legge regionale n. 9/2018 del 21 febbraio 2018. Inoltre, le regioni Abruzzo e Marche prevedono l’obbligo di installare le linee vita sugli edifici con altezza superiore a 15 metri, come stabilito dalla legge regionale n° 19/2006 della Regione Abruzzo e dalla legge regionale n° 32/2008 della Regione Marche.
L’assenza di obbligatorietà di linee vita in determinate regioni non esclude la responsabilità e l’obbligo di messa in sicurezza dei lavoratori o degli addetti che operano in quota, così come stabilito dal D.lgs 81/08.