Guida per naviganti: tra ruoli e responsabilità

12 novembre 2021
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In un contesto civile, regolamentato da procedure in materia di sicurezza non va sottovalutata la connessione tra ruolo e responsabilità e soprattutto l’individuazione di quest’ultima in oggetto di contestazione.

Per meglio espletare questo concetto spiegheremo alcune linee di massima derivanti da casi pratici e discussi in sede giudiziale. L’Rspp e il Datore di lavoro, due delle figure importanti in un contesto aziendale in ottica di sicurezza sui luoghi di lavoro, possono essere il risultato, ove vi è una mancata collaborazione, di negligenza nello svolgimento delle loro attività in materia di prevenzione ed attuazione della stessa e responsabilità penali per motivazioni connesse al proprio ruolo.

Al fine di individuare le responsabilità in carico all’RSPP in caso in cui il lavoratore , durante lo svolgimento delle proprie attività, rimanga vittima di infortunio, viene demandata al giudice la valutazione dell’operosità ed eventuale negligenza del responsabile che violando gli obblighi imposti dalla legge abbia mancato nella comunicazione delle attività ai fini della riduzione del rischio che abbia portato all’evento lesivo.

In alcune circostanze la Corte suprema di cassazione ha ricordato che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde, eventualmente in concorso al datore di lavoro , anche se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi.

Detto ciò , vi è una differenza da sottolineare (precisazione della Cassazione stessa in una delle sentenze emanate). La necessaria attività di segnalazione dell’RSPP al datore di lavoro è ben diversa dall’attuazione delle misure di sicurezza segnalate in quanto la figura stessa non ha l’obbligo di attuare le misure segnalate né di controllare che le misure stesse siano attuate poiché la figura in quanto tale svolge un ruolo di consulenza a meno che non venga inquadrato nell’azienda con un ruolo gestionale.

Ma c’è ancora di più. Secondo l’art. 2 lett. B) del d.lgs 81/08 va ad inquadrare il ruolo del datore di lavoro quale responsabile della sicurezza dei lavoratori. “ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra citati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.

Altra figura in cui siamo imbattuti spesso è il preposto, ovvero colui che prima abbiamo menzionato come figura inquadrata con “ruolo gestionale”. Anche in tema di sicurezza sul lavoro la descrizione di questa figura viene espletata correttamente dall’ art. 2 del d.lgs. 81/08 lett. e)

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

 

Da chiarire che però la figura del preposto non garantisce in capo allo stesso lil trasferimento degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, a meno che non vi sia la “prova rigorosa” di delega che dia pienezza di poteri ed autonomia decisionale.

( Sez. 4, n. 24055 del 01/04/2004 – dep. 26/05/2004, Cecchini, Rv. 22858701)

 

Fonte: Consultazione pubblica registri Corte di Cassazione


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